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La facolta' accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, gia' prorogata sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con l'altro decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, e' prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1178~art6 · fonte del testo