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Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e' portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1° gennaio 1922.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1178~art7 · fonte del testo