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[1]Agli stanziamenti per gli esercizi 1921-922 e 1922-923 delle somme di cui all'ultimo comma dell'art. 1 sara' provveduto con decreto del ministro del tesoro.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna Valdieri, addi' 20 agosto 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Bonomi - Micheli - De Nava.

[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1178~art8 · fonte del testo