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Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1920-921 e 1921-922:
- a)L. 6,500,000 pel completamento delle opere nuove di navigazione interna autorizzate con la legge 8 aprile 1915, n. 508;
- b)L. 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, delle quali L. 3,000,000 per le varie provincie del Regno (escluso il compartimento del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova) e L. 3,000,000 per la sistemazione dell'Arno, nelle provincie di Pisa e Firenze;
- c)L. 4,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno (eccettuato il compartimento del magistrato alle acque), concorsi e sussidi in base alle leggi 25 luglio 1904, n. 523 e 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtu' dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. F);
- d)L. 4,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova;
- e)L. 1,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, ecc. nelle provincie venete e di Mantova;
- f)L. 1,000,000 per la sistemazione idraulica montata e di pianura dei corsi di acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140 e decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150);
- g)L. 2,500,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
