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[1]E' autorizzata la spesa di L. 300,000,000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di lavori straordinari di opere idrauliche, bonifiche, porti, strade, ponti, ferrovie, ed altre opere pubbliche, che abbiano carattere di urgenza o che debbano essere disposti a sollievo della disoccupazione e per i quali non siano sufficienti i fondi gia' assegnati dalle precedenti leggi.

[2]Il Ministero dei lavori pubblici puo' concedere secondo le norme vigenti alle Cooperative di lavoro, in modifica di ogni precedente disposizione legislativa, lavori fino alla concorrenza di L. 1,000,000.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1313~art1 · fonte del testo