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Con decreti Reali, promossi dal ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sara' provveduto, di volta in volta, all'assegnazione dei fondi in conto delle somme come sopra autorizzate, a favore di quelle opere per le quali si manifestino le condizioni indicate all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1313~art2 · fonte del testo