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Il ministro del tesoro e' autorizzato ad inscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno esser fatti in dipendenza e nei limiti delle maggiori autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1313~art3 · fonte del testo