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Nelle note allo stato di previsione di ogni esercizio finanziario per la spesa del Ministero dei lavori pubblici, dovranno risultare le assegnazioni fatte alle singole specie di opere a norma dell'articolo 2, distintamente dalle autorizzazioni rispettivamente concesse da leggi precedenti.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
