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[1]Le assegnazioni di spesa in complessive L. 40,000,000 riguardanti le bonifiche di cui all'unita tabella, le quali si eseguono col sistema della concessione ai Consorzi fra i proprietari interessati sono portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 settembre 1920.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Peano - Meda.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1313~art5 · fonte del testo