Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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6 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2010. 384 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: E' autorizzata la spesa straordinaria di lire centosette milioni seicentocinquantamila da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
tolto: La detta somma e' ripartita come segue:
tolto: a) L. 250,000 per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno;
tolto: b) L. 6,500,000 per i lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e di sistemazione del palazzo di Montecitorio;
tolto: c) L. 5,500,000 per il compimento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma;
tolto: d) L. 3,000,000 per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Re Vittorio Emanuele II;
tolto: e) L. 3,000,000 per l'ultimazione dei lavori di ampliamento, di sistemazione e di arredamento dell'Universita' di Napoli e degli Istituti dipendenti;
tolto: f) L. 7,000,000 per i lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;
tolto: g) L. 2,000,000 per concessione, in conformita' della disposizione del seguente articolo 3, di sussidi ad opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti;
tolto: h) L. 1,000,000 per concessione, in conformita' della disposizione del seguente articolo 4, di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti;
tolto: i) L. 400,000 per concessione in conformita' della disposizione del seguente articolo 5, di sussidi per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie;
tolto: k) L. 7,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, in conformita' della tabella B annessa alla presente legge;
tolto: l) L. 38,000,000 per completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia secondo la convenzione con la Francia, stipulata in Roma il 6 giugno 1904 e che forma parte integrante della presente legge;
tolto: m) L. 34,000,000 per la costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise.
tolto: E' abrogata la legge 26 luglio 1888, n. 5593, che autorizzo' la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art1 · fonte del testo
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