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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di lire centosette milioni seicentocinquantamila da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]La detta somma e' ripartita come segue:
- a)L. 250,000 per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno;
- b)L. 6,500,000 per i lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e di sistemazione del palazzo di Montecitorio;
- c)L. 5,500,000 per il compimento dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma;
- d)L. 3,000,000 per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Re Vittorio Emanuele II;
- e)L. 3,000,000 per l'ultimazione dei lavori di ampliamento, di sistemazione e di arredamento dell'Universita' di Napoli e degli Istituti dipendenti;
- f)L. 7,000,000 per i lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;
- g)L. 2,000,000 per concessione, in conformita' della disposizione del seguente articolo 3, di sussidi ad opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti; 3
- h)L. 1,000,000 per concessione, in conformita' della disposizione del seguente articolo 4, di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti;
- i)L. 400,000 per concessione in conformita' della disposizione del seguente articolo 5, di sussidi per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie; 2
- k)L. 7,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, in conformita' della tabella B annessa alla presente legge; 4
- l)L. 38,000,000 per completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia secondo la convenzione con la Francia, stipulata in Roma il 6 giugno 1904 e che forma parte integrante della presente legge;
- m)L. 34,000,000 per la costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise.5
[3]E' abrogata la legge 26 luglio 1888, n. 5593, che autorizzo' la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 540
2La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dalle leggi del 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674, e 21 giugno 1906, n. 238, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee d'automobili fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, sono estesi anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci, e sono aumentati di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907, e di L. 250,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909".
L. 15 aprile 1909, n. 187
3La L. 15 aprile 1909, n. 187 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "In corrispondenza di quanto sopra e' ridotta di lire 200,000 la spesa per sussidi alle Provincie, ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali autorizzata con l'art. 1, lettera g, della legge giugno 1904, n 293".
L. 22 dicembre 1910, n. 919
4La L. 22 dicembre 1910, n. 919 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni delle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, in quanto concerne l'autorizzazione di somme per opere idrauliche di prima e seconda categoria, tranne la parte di dette somme gia' stanziata per opere di ambedue le categorie nei bilanci dei lavori pubblici fino all'esercizio finanziario 1909-910 inclusivo".
L. 12 marzo 1911, n. 258
5La L. 12 marzo 1911, n. 258 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le somme autorizzate dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 12 luglio 1908, n. 444, sono aumentate di lire 21,000,000 per la costruzione del tronco della direttissima Roma-Napoli nell'interno della citta' di Napoli".
Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2010
