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[1]All'articolo 22 della legge 7 luglio 1902, n. 304, aggiunta la seguente disposizione:

[2]Eguale facolta' potra' essere data al Comune od ai Comuni interessati in opere di terza categoria.

[3]In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il Comune od i Comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della successiva manutenzione.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Giolitti. Tedesco. Tittoni. Luzzatti.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art10 · fonte del testo

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