[1]Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente, tutte le disposizioni della legge 26 giugno 1902, n. 295.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Tedesco. L. Luzzatti. Rava.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo vigente dal 25 luglio 1904
