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[1]In aggiunta alla spesa di L. 13,349,500, autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, e dalla relativa tabella per le opere stradali provinciali, dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, che si eseguono a cura dello Stato, e' stabilita una ulteriore spesa di L. 12 milioni, per le opere stradali indicate nella tabella C annessa alla presente legge.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in una tabella unica le opere comprese nella tabella annessa alla predetta legge 3 luglio 1902, n. 297, e quelle comprese nella tabella C annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010
