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[1]Gli stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici saranno determinati, per il quadriennio finanziario dal 1904-905 al 1907-908, in conformita' della tabella E annessa alla presente legge.

[2]Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella detta tabella E sara' annualmente ripartita in distinti capitoli fra le varie opere della stessa categoria.

[3]Con altra legge sara' provveduto alla ripartizione degli stanziamenti da farsi negli esercizi successivi al 1907-908, tanto per le spese autorizzate dalle leggi precedenti, quanto per quelle autorizzate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art8 · fonte del testo

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