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[1]E' assegnata la complessiva somma di L. 17,548,871 quale fondo di riserva da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 846,700 per l'esercizio 1904-905, di L. 4,161,945 per l'esercizio 1905-906 di L. 5,768,613 per l'esercizio 1906-907 e di L. 6,468,613 per l'esercizio 1907-908.
[2]Nei limiti del detto fondo di riserva si potra' provvedere:
- a)ad aumentare, con la legge di approvazione del bilancio di previsione o del bilancio di assestamento, entro i limiti delle somme stabilite dalle leggi precedenti o dalla presente legge, gli stanziamenti per le opere gia' autorizzate;
- b)ad eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di approvazione del bilancio di previsione per somme non eccedenti L. 30,000, e con leggi speciali per somme superiori.
[3]La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sara' portata in aumento del fondo di riserva dell'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010
