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[1]Per il caso in cui il piano regolatore della localita' richiedesse la demolizione del padiglione dei portalettere di cui nell'art. 3, il Ministero delle poste si impegna a cedere gratuitamente l'area risultante, ed il Municipio da parte sua s'impegna, ora per allora, a ricostruire il detto padiglione a proprie spese su altrettanta superficie, che dovra' cedere gratuitamente alle spalle dell'edificio ed in aggiunta al cortile triangolare di cui nel precedente articolo.
[2]Resta inteso pero' che il Municipio non potra' demolire il padiglione di cui e' caso, se contemporaneamente non costruira' il nuovo.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
