Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 297 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: In corrispettivo degli obblighi che il comune di Firenze si assume a termine dei precedenti articoli, lo Stato corrispondera' la somma di L. 2,000,000, la quale, cumulata col prezzo di L. 100,000 stabilito nella prima convenzione per il terreno ceduto dal Comune, e non compreso quello che con la presente convenzione il Comune stesso cede gratuitamente per l'ampliamento del palazzo, costituisce la somma complessiva di L. 2,100,000, in questa comprese le lire 900,000 stanziate con la legge 6 marzo 1904, n. 84.
tolto: Di detta semina diL. 2,100,000, L. 1,350,000 spettano alla parte del palazzo destinato al servizio postelegrafico, e L. 750,000 alla parte destinata al servizio telefonico.
tolto: Il suddetto prezzo di L. 2,100,000 che comprende anche l'impianto delle bocche da incendio, sebbene non contemplate nel progetto dell'ufficio tecnico, resta convenuto fisso ed invariabile nel modo il piu' assoluto.
tolto: E' pertanto espressamente stabilito che qualora la suddetta spesa di L. 2,100,000 per costruire il palazzo in base al progetto e secondo le prescrizioni della presente convenzione e del disciplinare del genio civile venisse superata, ogni eccedenza, qualsiasi ragione ed eccezione rimossa, sarebbe a carico del comune di Firenze.
tolto: Ed a tale effetto resta convenuto altresi' che lo Stato intende mantenersi del tutto estraneo a qualsiasi controversia che, per qualsiasi titolo, possa insorgere fra il Comune e gli appaltatori e fornitori, ai quali saranno affidati i lavori e le forniture, anche se le controversie fossero cagionate da rincaro di mano d'opera e di materiali, da scioperi di operai, da aumento di dazi e di tariffe di assicurazione per gli operai, ecc., che avvenissero in corso di lavori; per cui qualsiasi conseguenza onerosa per le controversie che insorgessero sara' ad esclusivo carico del Comune.aggiunto: Allegato C.-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art6 · fonte del testo