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Qualora il Municipio non consegnasse il palazzo e relative dipendenze nel termine di diciotto mesi dalla data dalla legge di approvazione della presente convenzione, sara' tenuto a corrispondere al Governo un'indennita' in misura non inferiore a quella che ad esso Municipio verra' corrisposta dall'impresa assuntrice dell'opera.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
