Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 591 parole tolte, 22 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: CONVENZIONE fra il Regio Governo, il Comune di Firenze e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per la costruzione di un palazzo ad uso di uffici delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Firenze.
tolto: L'anno millenovecentonove, addi' 19 del mese di aprile in Firenze.
tolto: Si premette:
tolto: che iniziatasi la costruzione del palazzo per le poste ed i telegrafi in Firenze, sulla base del progetto compilato da quell'ufficio tecnico comunale in data 9 maggio 1905 ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici- al quale progetto si riferiva la convenzione intervenuta il 7 dicembre 1903 fra il Regio Governo, il Comune di Firenze e la Cassa di risparmio e depositi di' Firenze, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84 - venne riconosciuta la opportunita' e convenienza di approfittare della residua area di proprieta' comunale, tuttora libera fra il lato nord dell'iniziato edificio e la via degli Anselmi, per ampliare il detto progetto in modo da poter riunire in una unica sede gli uffici amministrativi e tecnici del servizio telefonico, che ora sono frazionati in diversi locali di affitto assolutamente insufficienti ed inadatti, ed anche per poter assegnare un maggiore spazio ai servizi della posta e del telegrafo in previsione di futuri bisogni; che, nel desiderio di contribuire alla effettuazione del nuovo progetto, il comune di Firenze si dichiaro' disposto a cedere gratuitamente l'area residua summenzionata, che misura mq. 1508 ed e' valutata aL. 181,000; e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze acconsenti' a sua volta, ad anticipare la somma occorrente per la maggiore spesa, verso rimborso rateale e con lo stesso mite interesse del 2.75 per cento concesso per il mutuo relativo al primo progetto; che, in seguito a cio', venne dall'ufficio tecnico comunale preparato e concordato, coi competenti funzionari delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e con l'ingegnere capo del genio civile di Firenze, il nuovo progetto suddetto, il quale e' stato definitivamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 febbraio 1909.
tolto: Tutto cio' premesso: fra il R. Governo, rappresentato dal commendatore Giovanni Santoni, direttore superiore delle poste e dei telegrafi di Firenze; il comune di Firenze, rappresentato dal suo sindaco signor avvocato Francesco Sangiorgi; e la Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per la quale interviene il signor cavaliere Niccolo' del fu Alessandro Martelli, direttore di essa; ed in conformita', per parte del Comune, colla deliberazione d'urgenza della Giunta in data 2 dicembre 1908, ratificata dal Consiglio nelle adunanze del 15 dicembre 1908 e 31 gennaio 1909, e resa esecutiva nei modi di legge; e per parte della Cassa di risparmio e depositi colla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 7 novembre 1908, viene convenuto e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il comune di Firenze si obbliga a costruire in questa citta', sopra l'area di sua proprieta' compresa fra via Pellicceria, piazza Davanzati, via degli Anselmi e via Porta Rossa, di forma quadrangolare, di metri quadrati 3,818.99, nonche' sulla zona annessavi di forma rettangolare, sull'attraversamento di via degli Anselmi, della superficie di metri quadrati 57.60, e cosi' su una superficie complessiva di metri quadrati 3,876.59, un palazzo per uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.
tolto: Per la costruzione del suddetto palazzo il Comune cede gratuitamente la superficie di metri quadrati 1508.59, in aumento a quella di metri quadrati 2368 che con l'art. 4 della convenzione 7 dicembre 1903, approvata con la legge 6 marzo 1904, n. 84, aveva gia' ceduto al prezzo di favore di L. 100,000.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art1 · fonte del testo