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[1]Oltre che a costruire il palazzo secondo gli articoli precedenti, il Comune si obbliga a completarlo di tutto quanto e' necessario perche' in esso possano funzionare regolarmente tutti i servizi per i quali viene costruito, escluso soltanto quanto si riferisce ad arredamenti ed a mobili non aventi carattere d'infissi.

[2]E cosi' si obbliga a fare gli impianti, in stato di perfetto funzionamento, per l'acqua potabile, con rubinetti dappertutto dove sara' indicato, e per fornire di essa i cessi, gli orinatoi e le vasche di lavaggio coi relativi servizi di scarico; gli impianti per le bocche da incendio con le relative diramazioni dalla conduttura stradale; gli impianti per il riscaldamento e la ventilazione; quelli per la illuminazione elettrica con almeno dieci lampade ad arco completo e cinquecento ad incandescenza; per le sonerie elettriche con tasti e sonerie a quadri indicatori; per parafulmini con almeno sei aste di ferro, provvedute degli occorrenti accessori.

[3]Si obbliga pure a munire di inferriate di sicurezza le finestre esterne dei sotterranei e del piano terreno; di inferriate e di adatte mensole gli sportelli per il servizio al pubblico; di bussole e controbussole a vetri ed a chiusura automatica le aperture, per evitare le correnti d'aria.

[4]Dagli obblighi del Comune si intende invece escluso, oltre quanto si riferisce ad arredamenti ed a mobili, altresi' quanto si riferisce agli impianti speciali inerenti ai servizi postelegrafici e telefonici, non che i bracci e le lumiere per la illuminazione elettrica.

[5]L'Amministrazione dello Stato si riserva la facolta' di richiedere al comune di Firenze quelle varianti che essa reputera' necessarie per la formazione e disposizione degli ambienti, ed anche di richiedere opere ed impianti accessori non compresi nel progetto approvato, sempre quando da cio' non derivi un aumento di spesa oltre il prestabilito limite di L. 2,100,000 di cui al seguente art. 6.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art4 · fonte del testo