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[1]La presente convenzione, nonche' la perizia, i disegni ed il disciplinare e relative copie di cui all'art. 1, per quanto riguardano solamente i rapporti fra il Municipio ed il Ministero contraenti, saranno stesi su carta libera ed esenti da tassa di registro.
[2]Fatta in duplice originale, letta e sottoscritta dalle parti il giorno, mese ed anno che sopra.
[3]Giuseppe Tanari.
[4]Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
