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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 626 parole tolte, 22 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: CONVENZIONE fra il R. Governo e il comune di Siracusa per la costruzione di un palazzo ad uso della posta e del telegrafo in Siracusa.

tolto: L'anno millenovecentonove, addi' trentuno del mese di marzo, in Roma;

tolto: Si premette:

tolto: che con la convenzione stipulata fra il R. Governo e il comune di Siracusa il 27 luglio 1902 ed approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84, il Comune medesimo obbligavasi di costruire nella detta citta', su area da ricavarsi mediante la espropriazione di stabili di proprieta' privata, un palazzo ed un piccolo magazzino per uso degli uffici della posta e del telegrafo, conforme al progetto principale del 7 ottobre 1900 e suppletivo del 5 maggio 1901, compilati entrambi dall'ufficio dal Genio civile ed importanti una spesa complessiva diL. 114,800, compreso il costo delle espropriazioni;

tolto: che lo stesso Comune obbligavasi altresi' di anticipare la detta somma, verso rimborso, da parte dello Stato, di sole L. 110,000, pagabili in quindici rate annue eguali senza interessi, e quindi di L. 7333 ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario in cui il palazzo ed il magazzino suddetti sarebbero stati consegnati allo Stato in perfette condizioni di abitabilita';

tolto: che ai detti progetti non venne dato seguito, essendosi riconosciuto che non avrebbero offerto spazio sufficiente ai bisogni del servizio, notevolmente accresciuti nel periodo di nove anni dacche' i progetti medesimi vennero ideati; onde il Comune, previ accordi con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e sulle indicazioni fornitegli da competenti funzionari dell'Amministrazione stessa, ha fatto compilare dal proprio Ufficio tecnico un nuovo progetto piu' ampio, che porta la data del 18 marzo 1909, e per il quale e' prevista una spesa di L. 200,000, compreso il costo delle espropriazioni;

tolto: che il Comune ha consentito a mantenere l'impegno, preso con la citata convenzione, di anticipare la somma di L. 114,800, e in cifra tonda L. 115,000, cui ammontavano i primi due progetti; ma verso rimborso integrale della somma medesima da parte dello Stato, da effettuarsi in quindici rate annue uguali, senza interessi; ed ha consentito altresi' ad anticipare la maggiore spesa di L. 85,000 prevista per la esecuzione del nuovo progetto, verso rimborso in cinque annualita' comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto d'imposta di ricchezza mobile, e col pagamento della prima annualita' a lavori compiuti;

tolto: che il Comune dovendo, per l'anticipazione delle L. 200,000 di cui sopra, contrarre un mutuo di egual somma, gia' concordato con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, ha posto per condizione di essere esonerato dal pagamento della tassa di ricchezza mobile sugli interessi che dovra' corrispondere al detto Istituto, convenuti al tasso del 4.50 per cento, assumendo pero' a proprio carico l'eccedenza di cinquanta centesimi per cento sul tasso che, com'e' detto sopra, lo Stato gli corrispondera' soltanto nella misura del 4 per cento.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Tutto cio' premesso, fra S. E. l'avvocato prof. comm. Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi, quale rappresentante del R. Governo, ed il comune di Siracusa, rappresentato dal suo sindaco, signor comm. Giuseppe Toscano, a cio' autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 19 febbraio 1909, resa esecutiva nei modi di legge, si addiviene alla stipulazione della presente convenzione, che sostituisce quella del 27 luglio 1902, approvata con la legge del 6 marzo 1904, n. 84.

tolto: Art. 1.

tolto: Il comune di Siracusa si obbliga di costruire in detta citta', su area da ricavarsi mediante espropriazione di stabili di proprieta' privata, un palazzo con la fronte principale verso la piazza Archimede, da servire per uso di uffici della posta e del telegrafo, conforme al progetto di massima compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 18 marzo 1909, beninteso che il progetto particolareggiato e definitivo dovra' riportare l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art1 · fonte del testo