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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' le espropriazioni che al comune di Siracusa occorrera' di eseguire per la costruzione dell'edificio postale-telegrafico.

[2]Per la determinazione dell'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, il Comune e' autorizzato a valersi del disposto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 15 maggio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]LUZZATTI - TEDESCO - CIUFFELLI.

[7]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~approvazione-art4 · fonte del testo