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[1]Il Comune si obbliga di anticipare la detta somma di L. 200,000, verso rimborso, da parte dello Stato, nel modo seguente:

[2]per L. 115,000, in 15 rate annue eguali senza interessi e quindi dell'ammontare, in cifra tonda, di lire settemilaseicentosessantasei (L. 7,666) ciascuna;

[3]par le residuali L. 85,000, in 5 annualita' eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 % al netto d'imposta di ricchezza mobile, e quindi dell'ammontare, in cifra tonda, di lire diciannovemilanovantatre' (L. 19,093) ciascuna.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art3 · fonte del testo