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Il pagamento, da parte dello Stato, della prima rata di L. 7666 e della prima annualita' di L. 19,093 di cui al precedente art. 3, verra' effettuato soltanto quando il palazzo, completamente ultimato, sara' consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato medesimo, e ad ogni modo non prima del luglio 1911; beninteso che tale consegna e la constatazione del regolare compimento di tutti i lavori, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art5 · fonte del testo