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E' pure espressamente convenuto che la somma di L. 200,000 di cui all'art. 2, oltre gli interessi di cui all'art. 3, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, comprese le espropriazioni; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovra' - ogni ragione od eccezione rimossa - essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilita' finale risultera' che sulla detta somma di L. 200,000 siasi conseguita qualche economia, questa dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
