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La spesa sostenuta dal Comune per l'esecuzione dei lavori e per le espropriazioni, verra' desunta dalla contabilita' finale, riveduta dall'Ufficio dal genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art8 · fonte del testo