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Finche' la detta contabilita' finale non sia stata approvata, l'ammontare delle annualita' maturate da versarsi dallo Stato in rimborso della somma di L. 85,000 di cui all'art. 3, sara' di L. 19,093, come e' detto all'articolo stesso, salvo le corrispondenti deduzioni nelle annualita' maturande qualora la spesa sostenuta dal Comune risultasse inferiore alle L. 200,000 previste dal progetto.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art9 · fonte del testo