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[1]La disposizione dell'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, per la zona monumentale di Roma, deve intendersi nel senso che le indennita', relative alle espropriazioni occorrenti nella zona stessa, siano determinate in base alla media del valore venale che l'immobile espropriato ebbe nei tre anni anteriori alla pubblicazione della legge medesima, ricercandosi tale valore colle norme usate in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2759.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Credaro.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 21 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;617~art2 · fonte del testo