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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Sono convalidati i decreti Reali e Luogotenenziali coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 140 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1916.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Boselli - Carcano.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1916-12-21;1754~art1 · fonte del testo