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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Sono convertiti in legge i Reali decreti 16 agosto 1914, n. 845; 21 agosto 1914, n. 855; 6 settembre 1914, n. 996; 11 ottobre 1914, n. 1093; 11 ottobre 1914, numero 1094; 11 ottobre 1914, n. 1096; 24 settembre 1914, n. 1052; 11 ottobre 1914, n. 1097; 15 novembre 1914, n. 1255; 23 novembre 1914, n. 1282; 19 luglio 1914, n. 824; 11 ottobre 1914, n. 1095; 24 settembre 1914, n. 1051; 15 novembre 1914, n. 1242; 19 luglio 1914, n. 843; 15 novembre 1914, n. 1243; 15 novembre 1914, n. 1241; 29 luglio 1914, n. 874; 29 luglio 1914, n. 921; 24 settembre 1914, n. 1117 e 23 agosto 1914, n. 957.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 30 aprile 1916.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Salandra - Gargano - Sonnino - Martini - Morrone - Corsi - Grippo - Ciuffelli.

[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 11 maggio 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1916-04-30;529~art1 · fonte del testo