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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in legge i Reali decreti 16 agosto 1914, n. 845; 21 agosto 1914, n. 855; 6 settembre 1914, n. 996; 11 ottobre 1914, n. 1093; 11 ottobre 1914, numero 1094; 11 ottobre 1914, n. 1096; 24 settembre 1914, n. 1052; 11 ottobre 1914, n. 1097; 15 novembre 1914, n. 1255; 23 novembre 1914, n. 1282; 19 luglio 1914, n. 824; 11 ottobre 1914, n. 1095; 24 settembre 1914, n. 1051; 15 novembre 1914, n. 1242; 19 luglio 1914, n. 843; 15 novembre 1914, n. 1243; 15 novembre 1914, n. 1241; 29 luglio 1914, n. 874; 29 luglio 1914, n. 921; 24 settembre 1914, n. 1117 e 23 agosto 1914, n. 957.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 aprile 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Salandra - Gargano - Sonnino - Martini - Morrone - Corsi - Grippo - Ciuffelli.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 11 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
