Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza, e' convertito in legge.

[7]Nell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale alle parole «al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace» sono sostituite le altre «al 31 dicembre 1920».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 6 luglio 1922.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]FACTA - PEANO.

[12]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 18 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-07-06;947~art1 · fonte del testo