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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in leggo il R. decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanita' pubblica, con le seguenti variazioni:

  • a)alle tabelle annesse al decreto stesso sono sostituite, ad ogni effetto, quelle allegate alla presente legge;
  • b)all'art. 6 del decreto anzidetto sono aggiunte le seguenti parole:

[7]«nonche', per questa sola volta, gli agenti di sanita' marittima che alla data della presento legge esercitano, da non meno di tre anni, ininterrottamente, mansioni di ordine».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1921.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Bonomi - De Nava.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 9 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1181~art1 · fonte del testo