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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]LANZA DI SCALEA - DE VITO - LUIGI ROSSI.

[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 31 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-05-28;1029~art1 · fonte del testo