Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 135 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'indennita' di cui all'articolo precedente spetta:

tolto: a) agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorita';

tolto: b) agli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe;

tolto: c) agli ufficiali di complemento richiamati d'autorita' senza che sia pure richiamata la truppa della classe cui appartengono. Nel caso, pero', di richiamo della truppa, l'indennita' e' sospesa per tutto il periodo del richiamo;

tolto: d) agli ufficiali di riserva richiamati In seguito a domanda. Essi, pero', non potranno, in ogni modo, percepire, per effetto di questa indennita', assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianita'. Al caso, quindi, la indennita' stessa non e' dovuta o e' ridetta in modo da pareggiare le competenze.aggiunto: Allegato 3-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~allegato-3-art2 · fonte del testo