Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai sottufficiali, caporali o soldati quando spetta l'indennita' di trasferta di 1a categoria, e' pure dovuta una indennita' speciale nella misura seguente:

[2]maresciallo di qualunque grado, maestro d'arme di qualunque classe o sergente maggiore, L. 1,50;

[3]sergente, L. 1;

[4]caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato, L. 0,80.

[5]Le stesse indennita' spettano per corrispondenti gradi nell'arma dei carabinieri Reali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~allegato-4-art2 · fonte del testo