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[1]Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioe':
[2]1° - 24 gennaio 1915, n. 42, che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni d'immobili, ed alle forniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina col R. decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915, col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;
[3]2° - 3 gennaio 1915, n. 1, col quale e' concessa una indennita' giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria;
[4]3° - 3 gennaio 1915, n. 2, col quale e' concessa una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo; 4° - 7 febbraio 1915, n. 112, col quale e' concesso un supplemento all'indennita' di trasferta per i militari dell'esercito.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
