Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioe':

[2]1° - 24 gennaio 1915, n. 42, che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni d'immobili, ed alle forniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina col R. decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915, col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

[3]2° - 3 gennaio 1915, n. 1, col quale e' concessa una indennita' giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria;

[4]3° - 3 gennaio 1915, n. 2, col quale e' concessa una indennita' giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo; 4° - 7 febbraio 1915, n. 112, col quale e' concesso un supplemento all'indennita' di trasferta per i militari dell'esercito.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~approvazione-art1 · fonte del testo