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L'indennita' spetta:

  • a)agli ufficiali dei distaccamenti eventuali di corpi gia' esistenti;
  • b)agli ufficiali destinati a comandi, direzioni, uffici, corpi e servizi (e loro distaccamenti) costituiti dopo il 1° agosto 1914.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~art2 · fonte del testo