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[1]Con decreti del ministro del tesoro sara' provveduto alle variazioni occorrenti negli stati di previsione dell'entrata e dalla spesa per gli esercizi 1912-913 e 1913-914, in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San in Rossore, addi' 25 giugno 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Facta - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;757~art10 · fonte del testo