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[1]Nei ruoli organi del personale dell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli e di Roma, approvati con la legge 9 luglio 1911, n. 675, sono introdotte le variazioni risultanti dagli allegati C e D alla presente legge.

[2]Al momento dell'attuazione della presente legge i posti contabili che si dovranno coprire, per effetto dell'aumento portato dalla legge stessa, potranno essere conferiti anche agli ufficiali delle prime due classi provvisti di stipendio eguale o immediatamente inferiore a quello dei posti da occupare.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;757~art6 · fonte del testo