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Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1913-914 per i collocamenti a riposo di autorita' stabilito dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1912, n. 1358, e', per il Ministero delle finanze, elevato da lire quarantamila a lire novantamila.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;757~art7 · fonte del testo