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[1]Il maggior provento lordo derivabile dall'allargamento della cinta daziaria del comune di Napoli, dall'imposizione di nuovi dazi e dall'inasprimento di quelli preesistenti, in conformita' alle disposizioni della presente logge, sara' per meta' devoluto al Comune medesimo in aggiunta al canone annuo stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.
[2]A tale effetto sara' tenuto un conto speciale del maggior reddito effettivo derivante dalla imposizione di nuovi dazi e dall'inasprimento di quelli preesistenti.
[3]Il maggior reddito dipendente dall'ampliamento della cinta sara' invece devoluto in ragione di 1/20 (e per l'esercizio finanziario 1912-913 di 1/48) dell'entrata complessiva lorda della gestione daziaria accertata in ciascun esercizio finanziario, detratto il maggior reddito riferibile agli aumenti di tariffa summentovati.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
