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[1]Regia ambasciata d'Italia in Madrid.
[2]N. 643-50 - Pos. 1-3.
[3]A S. E. il signor Fernandez Prida, ministro di Stato.
[4]Madrid. Madrid, 15 aprile 1922.
[5]Signor Ministro,
[6]In risposta alla nota dell'E. V. n. 45, dell'11 corrente mi pregio informarla che il Governo del Re accetta le modificazioni proposte dal Governo di S. M. Cattolica al progetto di modus vivendi commerciale italo-spagnuolo.
[7]Esso propone solamente che, per maggior chiarezza, nell'articolo quarto, capoverso secondo, alle parole «polizza di carico o manifesto vistato dai Consoli rispettivi» vengano aggiunte le parole «o bolletta ferroviaria diretta».
[8]Propone pure la data del 20 corrente mese di aprile, per l'entrata in vigore di tale modus vivendi commerciale, il quale rimarrebbe quindi redatto come segue:
[9]Art. 1
[10]Dal 20 corrente mese di aprile, data dell'entrata in vigore del presente accordo, saranno applicati ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza spagnuola importati in Italia i dazi doganali piu' ridotti applicabili ai prodotti analoghi di altri Paesi, fermo restando come eccezione a questo principio il disposto dell'art. sesto del trattato di commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il 30 marzo 1914.
Testo in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025
