Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Per tutto cio' che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia e' regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto cio' che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalita' doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle Provincie e dei Comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza potenza qualsiasi. Lo stesso principio e' stabilito reciprocamente per cio' che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.aggiunto: Accordo commerciale-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-02-18;541~art3 · fonte del testo