Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Per tutto cio' che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia e' regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto cio' che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalita' doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle Provincie e dei Comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza potenza qualsiasi. Lo stesso principio e' stabilito reciprocamente per cio' che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.

Testo in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-02-18;541~art3 · fonte del testo