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[1]Il presente accordo restera' in vigore per due mesi e, dopo questo termine, se nessuna delle parti contraenti lo avra' denunziato almeno un mese prima, esso continuera' ad esercitare i suoi effetti fino allo scadere di un mese dal giorno in cui l'una o l'altra parte lo avra' denunziato.
[2]Il Governo Italiano potra' tuttavia denunziarlo, per farne cessare gli effetti in ogni momento, anche prima dello scadere dei due mesi dalla sua pubblicazione, nel caso in cui il Governo spagnuolo concedesse ad una terza potenza e non estendesse, dopo esserne stato richiesto, all'Italia una tariffa d'importazione piu' ridotta di quella della seconda colonna della tariffa spagnuola oppure facesse ad una terza potenza concessioni in materia di societa' commerciali senza estenderle anche alle societa' italiane.
[3]In tal caso i dazi piu' ridotti della tariffa italiana e quelli della seconda colonna della tariffa spagnuola saranno rispettivamente applicabili alle merci spagnuole e italiane che siano state gia' spedite con polizza di carico diretta o manifesto vistato dai consoli rispettivi o bolletta ferroviaria diretta entro quindici giorni dalla data della denunzia.
[4]Le disposizioni del presente accordo non saranno cio' non pertanto applicabili alle concessioni di carattere doganale che la Spagna facesse al Portogallo.
[5]Rimango in attesa di un cenno di accettazione da parte della Eccellenza Vostra, col quale il presente accordo sara' perfetto e colgo frattanto l'occasione per rinnovare, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. Fasciotti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025
