Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Piena ed intiera esecuzione e' data alla Convenzione firmata in Roma addi' 19 settembre 1909 tra l'Italia e l'Ungheria, le cui ratifiche furono scambiate il 14 giugno scorso per l'applicazione reciproca delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Giolitti - Facta - Nitti - Di San Giuliano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025
