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L'autorita' competente di uno dei due Stati incaricata di procedere ad una inchiesta per un infortunio del lavoro, da cui sia stato colpito un operaio o impiegato dell'altro Stato deve comunicare all'autorita' consolare, competente in ragione del luogo in cui l'infortunio avvenne, copia del processo verbale della inchiesta stessa, entro otto giorni dalla chiusura di essa.

Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art2 · fonte del testo