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Le competenti autorita' italiane a richiesta delle autorita' consolari austro-ungariche, presteranno il loro concorso per accertare, se, rispetto alle persone residenti in Italia, le quali godano una rendita in base all'art. 1° della presente convenzione, permangano le condizioni alle quali e' subordinato il diritto di godimento della rendita e per accertare se siano intervenuti cambiamenti che possano modificare la misura della indennita' liquidata; e reciprocamente le autorita' ungariche a richiesta delle autorita' consolari italiane fatta agli stessi scopi.
Testo in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025
